Competenza in materia civile

 

Nell’ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore.
La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.

Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:


1.    le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2.    le cause relative alla  misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3.    le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

CONTENZIOSO ORDINARIO

Sono di competenza del Giudice di Pace:


- LE CAUSE RELATIVE AI BENI MOBILI DI VALORE NON SUPERIORI A €.5.000,00 QUANDO DALLA LEGGE NON SONO ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE;

- LE CAUSE CONCERNENTI RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE FINO AL VALORE DI €..20.000,00.

- SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE FINO A €.15493,71 .


Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici.

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